Cos'è
Che cos'è il Consiglio di Istituto?
Il C.d.I. è l'organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell'Istituto
(docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono 19:
- otto rappresentanti del personale docente
- due rappresentanti del personale A.T.A.
- quattro rappresentanti dei genitori
- quattro rappresentanti degli alunni
Il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, secondo l'attuale normativa, è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite elezioni.
Come si accede al servizio
Come si diventa Presidente del Consiglio d'Istituto?
Il Presidente è eletto alla prima riunione del Consiglio, mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio: i genitori in
questo caso sono contemporaneamente elettori e candidati. All'elezione partecipano tutte le altre componenti del Consiglio.
In prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti (metà + 1 dei componenti) altrimenti, in seconda votazione, a maggioranza relativa (metà + 1 dei presenti).
Il Consiglio può deliberare di eleggere, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, anche un Vice Presidente che assumerà le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza. In caso di assenza anche del Vice Presidente, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere genitore più anziano.
Quando il Presidente decade dalla carica, si deve procedere a nuova elezione.
Che cosa fa il Presidente del Consiglio d'Istituto?
Convoca il C.d.I. su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei Consiglieri o di sua iniziativa e a sua discrezione, se la richiesta proviene da meno di un terzo dei Consiglieri. Soltanto la prima
convocazione del Consiglio è disposta e presieduta dal Dirigente Scolastico (di solito fino all'elezione del Presidente).
Egli presiede e cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio, affidando ad un membro del Consiglio - oppure a turno a più membri - le funzioni di Segretario
per la redazione dei verbali (da firmare in un registro a pagine precedentemente numerate).
In caso di votazioni e di delibere con esito di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Il Presidente scioglie la seduta in mancanza del numero legale dei Consiglieri; può sospenderla temporaneamente per esaminare delibere e mozioni. È altresì sua facoltà, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, allontanare chiunque, nel
pubblico sia causa di disordine ed eventualmente proseguire la seduta in forma non pubblica.
Qual è il ruolo dei vari componenti del C.d.I.?
• Presidente
conduce la riunione
• Dirigente Scolastico
illustra le proposte della Giunta; rappresenta l'amministrazione
• Genitori
• Docenti
• Personale ATA
discutono e formulano proposte, rappresentando le rispettive componenti
Regolamento C.d.I.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, ogni istituto può stabilire regole interne per disciplinare le riunioni del C.d.I. Queste regole possono riguardare, ad esempio, le modalità per la convocazione del Consiglio, le variazioni del'O.d.G. predisposto dalla Giunta, l'inserimento di punti di discussione nelle "varie ed eventuali", la validità delle sedute e delle deliberazioni, ecc.
Cosa serve
Che cosa fa il Consiglio di Istituto?
Le attribuzioni del Consiglio sono descritte
- dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.° 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" (art. 10);
- dal Decreto Interministeriale n. 44/2001;
- dalla Legge 107/2015. In particolare:
Elabora e adotta gli indirizzi generali del PTOF e determina le forme di autofinanziamento;
Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
Approva le modifiche al programma annuale ;
Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti;
Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);
Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;
Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001;
Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.33 comma 2) ;
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,(POF) nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
adozione del regolamento d'istituto;
criteri generali per la programmazione educativa;
criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;
esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e sull'espletamento dei servizi amministrativi;
esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94;
esercita le competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01;
delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica ( art. 26, com. 8 CC.NL.);
delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.);
si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;
Tempi e scadenze
Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
Contatti
Per maggiori informazioni si può fare riferimento all'ufficio Segreteria - URP
Tel: +39 0331 427611
Email: miic852004@istruzione.it
Ulteriori informazioni
Che cos'è la Giunta esecutiva?
È un organo esecutivo.
La Giunta viene rinnovata, come il C.d.I., ogni tre anni tramite elezioni ed è composta da:
• il Ds
• due genitori
• un insegnante
Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell'istituto, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta.
È possibile invitare alla Giunta Esecutiva il Presidente del Consiglio d'Istituto, formalmente come uditore.
Che cosa fa la Giunta esecutiva?
• Predispone la relazione sul Programma annuale;
• Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto; _
• Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto.
Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell'art. 5 del D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste state trasferite all'Organo di Garanzia interno all'Istituto.
L’ORGANO DI GARANZIA interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è ELETTO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche.
L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di
disciplina.
Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.
COMPOSIZIONE L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:
a) il Dirigente Scolastico (Presidente)
b) due genitori
c) un insegnante
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti ridefinisce la scuola "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio", ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali.
I provvedimenti disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate all’art. 4 del
D.P.R. 249/98 con l’art. 1 del D.P.R. 235/07, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
Il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto un art. 5 – bis con il quale si introduce il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e il cui obiettivo primario è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione.
Che cos'è e cosa fa una Commissione?
Su tematiche particolarmente complesse, dove risultasse necessario o utile sviluppare momenti di confronto, lavoro comune, indagine e ricerca, analisi e proposte, il C.d.I. può costituire gruppi di lavoro con un preciso mandato. Laddove possibile, è opportuno cercare di formare Commissioni miste, composte cioè
da più componenti (docenti, genitori, studenti). Pur nella ristrettezza dei tempi disponibili, la Commissione può garantire al Consiglio un adeguato momento di approfondimento che dà qualità all'informazione, alla consultazione, al confronto, al processo decisori.